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DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARDIZZATO

In data 06/12/2012, con pubblicazione nella G.U. n. 285, la Commissione Consultiva per la sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi da parte delle imprese, così come previsto dal D.L. 12 maggio 2012 n.57.
La stesura del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI in forma STANDARDIZZATA può essere effettuata, ai sensi dell’art.29 comma 5 del D.Lgs 81/2008,  dai datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle attività svolte  nei casi previsti dall’articolo 31,c.6) e dai datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori.
Le procedure standardizzate sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei  rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di salute e sicurezza.
I vantaggi di avere una valutazione dei rischi in forma standardizzata sono:


Tutti i datori di lavoro che omettono la redazione di un D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi)  rischiano:

Ricordiamo a tutti che il DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI redatto con il metodo dell’AUTOCERTIFICAZIONE, dovrà essere sostituito entro e non oltre il 30/06/2013 da un DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI realizzato secondo quanto previsto dalle PROCEDURE STANDARDIZZATE.



CORSO LAVORATORI SULLA SICUREZZA

Sono ormai entrati in vigore gli accordi Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato – Regioni relativi alla formazione di tutti i lavoratori.
L’accordo prevede per  tutti i lavoratori impiegati in attività classificate da ATECO a Rischio Basso, un corso formativo di 8 ore (4 di formazione generale e 4 di formazione specifica) , per quelli impiegati in attività classificate a Rischio Medio un corso formativo di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica) , per quelli impiegati in attività classificate a Rischio Alto un corso formativo di 16 ore (4 di formazione generale e 12 di formazione specifica) ed un aggiornamento quinquennale per tutti i lavoratori di tutti i macro-settori della durata di 8 ore.
Lo stesso Accordo Stato-Regioni disciplina la durata, i contenuti minimi, e le modalità della formazione ed aggiornamento di quei Datori di Lavoro  che, ai sensi dell’ art. 34 del D. Lgs. 81/2008, svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
È previsto quindi un corso di 16 ore per i datori di lavoro di attività a Rischio Basso, un corso di 32 ore per i datori di lavoro di attività a Rischio Medio, un corso di 48 ore per i datori di lavoro di attività a Rischio Alto.
Anche per i datori di lavoro è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore per le aziende Rischio Basso, 10 ore per le aziende Rischio Medio, 14 ore per le aziende Rischio Alto.
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente all’assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non fosse possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dipendente alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. Il personale già in forza al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo dovrà completare la formazione entro il 30/06/2013.